Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 );


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel Sito esternod.lgs 152/06 come modificato dal Sito esternod.lgs 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;


2. Con il Sito esternod.lgs 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul Sito esternod.lgs.152/06 modificandone, tra l’altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;


3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di “parere motivato” quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l’introduzione del concetto di “livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;


4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della l.r. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l’insorgere di incertezze interpretative in ordine all’ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;


5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal Sito esternod.lgs.128/2010 , si prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.
”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
”.
3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
”.
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006
”.
6. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
”.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.
”.
8. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.
”.
Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all’autorità procedente del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.
”.
Art. 3
1. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 sono soppresse le parole da “
nei casi
” fino a “
di cui sopra
”.
Art. 4
- Abrogazioni
Art. 5
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.