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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 );


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel Sito esternod.lgs 152/06 come modificato dal Sito esternod.lgs 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;


2. Con il Sito esternod.lgs 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul Sito esternod.lgs.152/06 modificandone, tra l’altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;


3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di “parere motivato” quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l’introduzione del concetto di “livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;


4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della l.r. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l’insorgere di incertezze interpretative in ordine all’ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;


5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal Sito esternod.lgs.128/2010 , si prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.