Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 1
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.
”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
”.
3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
”.
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006
”.
6. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
”.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.
”.
8. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.