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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Considerato quanto segue:


1. Occorre dare attuazione all’Sito esternoarticolo 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), relativamente alla valutazione del personale nell’ambito del servizio sanitario regionale. La norma prevede l’attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire con propria deliberazione il numero delle fasce di merito in cui collocare il personale, secondo il criterio di valorizzazione del merito;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
4 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell’implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione.
”.
3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4 bis e 4 ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.