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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010



PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET.”)


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, attività e istituzioni culturali);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 3 dicembre 2010;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2010;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo I (Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), capo I (Riduzione dei costi di funzionamento della Regione), capo II (Disposizioni relative a organismi e enti dipendenti della Regione Toscana) e capo III (Disposizioni relative alle società partecipate):


1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica imposti alla Regione dal Sito esternod.l. 78/2010 occorre modulare gli interventi che riguardano le spese di funzionamento sostenute per la Regione e per gli enti e organismi da essa dipendenti, introducendo altresì norme contabili finalizzate a maggior rigore e trasparenza dei bilanci, alla cui applicazione sono subordinati i trasferimenti regionali, nonché a un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle spese. Il Sito esternod.l. 78/2010 impone altresì l’applicazione agli enti e organismi dipendenti del blocco del turnover;


Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):


2. La Regione intende perseguire, a fronte del rilevante impatto della manovra sul bilancio, il mantenimento e, laddove possibile, lo sviluppo dei servizi di assistenza socio-sanitaria per i cittadini toscani;


3. la strategia regionale prevede di investire ulteriormente in tecnologie, strutture, innovazione e ricerca, confermando gli investimenti triennali in sanità, estendendo ulteriormente l’azione di supporto degli ESTAV (in particolare su farmaci e dispositivi medici) e mediante rigorosi interventi per la riallocazione delle risorse da ambiti a ridotto valore aggiunto a servizi più appropriati ed efficaci, in linea con i mutamenti delle esigenze socio sanitarie;


4. si prevede il potenziamento dei servizi territoriali e dell’assistenza domiciliare per una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, sviluppando anche la tele assistenza e la riorganizzazione della rete ospedaliera, anche alla luce della realizzazione dei nuovi presidi;


5. è necessario aumentare il coinvolgimento dei professionisti sanitari nell’appropriato utilizzo delle risorse, interessandoli alla definizione delle modalità e responsabilizzandoli nel garantire i massimi risultati;


Per quanto concerne il titolo I, capo V (Disposizioni relative alle fondazioni regionali) e capo VI (Ulteriori disposizioni di attuazione del Sito esternod.l. 78/2010 ), sezione II (Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione Toscana):


6. Occorre dare attuazione, con riguardo alle fondazioni regionali nonché ai soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione, alla misura dell’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 in ordine alla sostituzione delle indennità di carica con un gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro;


Per quanto concerne il titolo II (Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali), capo I (Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale):


7. Nelle more della riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione del settore agricolo-forestale finalizzato alla costituzione di un soggetto regionale (organismo agro-forestale) preposto all’attuazione degli interventi di sviluppo della c.d. “Green Economy”, previsti dal Programma di Governo, occorre riorganizzare tutte le attività anche in raccordo con altri enti coinvolti, riportando alla Regione le funzioni relative, sopprimendo ARSIA;


8. l’abrogazione della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA) comporta il venir meno della norma transitoria che, a seguito dell’attribuzione del servizio fitosanitario ad ARSIA, disciplinava il trasferimento delle risorse professionali e finanziarie dall’ARPAT all’ARSIA. Poiché tale trasferimento ad oggi non è avvenuto, è necessario prevedere una nuova disposizione transitoria finalizzata a disciplinare, nelle more della riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale, l’utilizzo del personale;


9. nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali si ritiene opportuno affidare le funzioni di incremento ippico relative alla gestione degli stalloni di proprietà regionale all’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli mediante convenzione prevedendo il distacco del personale;


Per quanto concerne il titolo II, capo III (adeguamento delle leggi istitutive di enti ed agenzie regionali):


10. In attuazione del disposto dell’Sito esternoarticolo 6, del d.l. 78/2010 , con riferimento agli enti parco, si provvede per il presidente, per i componenti del consiglio direttivo e del comitato scientifico a sostituire l’indennità di carica con il gettone di presenza; per i revisori l’indennità annua è diversamente determinata in rapporto a quella del Presidente della Giunta regionale mentre per il direttore il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti dei dirigenti regionali. Misure di analogo contenimento dei costi sono adottate anche per le Agenzie regionali (ARTEA, APET ed ARPAT) nonché per il LAMMA. A tal proposito si segnala che la scelta di non procedere alla riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione dell’ARDSU è legata alla specifica necessità di assicurare la piena rappresentatività dei consigli territoriali degli studenti di tutte le università toscane a seguito dell’avvenuta fusione delle tre agenzie precedenti in una unica agenzia;


11. Si provvede al riordino dell’assetto complessivo dell’IRPET e dell’ARS introducendo il comitato di indirizzo e controllo e potenziando il ruolo del direttore la cui nomina è riservata al Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale scelta consegue alla peculiare funzione di IRPET e ARS quali enti di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale. Diversamente da quanto disposto dal Sito esternod.l. 78/2010 , la composizione numerica dei predetti comitati di indirizzo e controllo è stabilita in sette membri, in ragione della natura degli organi che è di indirizzo e programmazione e non di amministrazione in senso proprio. Per tutti gli organi, infine, si provvede all’adeguamento delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e degli importi dei rimborsi spesa in conformità con i principi in materia di contenimento della spesa. Per entrambi gli enti, inoltre, le procedura di approvazione dei bilanci sono state adeguate alle previsioni statutarie;


Per quanto concerne il titolo III (Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET” e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”):


12. Al fine del riordino del settore della promozione turistica si prevede la soppressione delle attuali Agenzie per il turismo (APT) istituite con la l.r. 42/2000 , il cui scioglimento avverrà secondo le modalità disciplinate dalle rispettive province, che subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e ne acquisiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare;


13. in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza ed unitarietà, tutte le funzioni di promozione turistica necessitano di una riallocazione congrua all’obiettivo di un maggior rafforzamento del coordinamento regionale, presso le competenti strutture regionali, anche in raccordo con l’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET), che sarà conseguentemente potenziata nella sua capacità;


14. per garantire il necessario raccordo fra esigenze di carattere locale e attività di promozione di competenza regionale è istituita un’apposita cabina di regia di cui fanno parte l’assessore regionale e gli assessori provinciali al turismo;


Per quanto concerne il titolo IV (Disposizioni in materia di servizi pubblici locali), capo I (Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti):


15. Si dispone una riforma organica della gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti, da realizzarsi con proposta della Giunta regionale da presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2011, prevedendo altresì disposizioni che garantiscano una gestione commissariale nel caso in le cui autorità di ambito non provvedano agli adempimenti dovuti;


16. l’incertezza del quadro normativo nazionale di riferimento non rende possibile avviare oggi il processo di riforma, che deve invece muoversi su linee certe e condivise, pertanto occorre che la Regione assuma le funzioni delle ATO, in via transitoria e a decorrere dal 1° gennaio 2011, esercitandole attraverso commissari istituzionali regionali;


17. oltre a disciplinare l’allocazione provvisoria delle funzioni delle ATO e a dettare disposizioni per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale, la presente legge anticipa uno dei capisaldi della futura riforma organica istituendo un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, in modo da garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema;


Per quanto concerne il titolo IV, capo II (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”):


18. Occorre procedere alla riforma del trasporto pubblico locale volta ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del sistema attraverso la previsione dell’ambito territoriale ottimale unico di livello regionale, nonché attraverso l’individuazione e l’incentivazione di un nuovo modello di governo del sistema, che, garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali, realizzi la massima semplificazione delle procedure, e pervenga, a partire dall’anno 2012, ad un unico soggetto gestore in grado di garantire maggiori economie di scala e quindi l’ottimizzazione delle risorse;


19. in attesa della messa a regime della riforma del trasporto pubblico locale, è necessario definire la disciplina transitoria da applicare nell’anno 2011, stabilendo i tagli delle risorse conseguenti alla manovra finanziaria nazionale e le modalità di attuazione degli stessi, nonché attivando, da subito, azioni volte ad ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio;


20. al fine di garantire la razionalizzazione della spesa e dei servizi, è necessario stabilire che le risorse da destinare al trasporto pubblico locale siano attribuite, a regime, sulla base di costi e ricavi standard per le varie tipologie di rete, superando ogni riferimento alla spesa storica e garantendo la massima integrazione delle diverse modalità di trasporto;


21. è necessario procedere ai necessari adeguamenti della l.r. 42/98 , al fine di renderla coerente con la disciplina di riforma;


Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni in materia di programmazione regionale):


22. La proroga dei piani e programmi vigenti fino alla fine dell’anno prossimo consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per l'elaborazione delle nuove politiche regionali a seguito dell'avvio della nuova legislatura. La scadenza del 31 dicembre 2011 consentirà infatti di raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012-2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l’intera legislatura 2010-2015;


23. per quanto concerne la “Programmazione regionale agricolo-forestale”, al fine di portare a termine il processo di unificazione della programmazione del settore, iniziato con la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è necessario ricondurre anche il piano forestale e il piano della pesca dilettantistica nell’ambito del piano agricolo regionale (PAR) che, alla luce dei nuovi contenuti, viene denominato “Piano regionale agricolo forestale (PRAF). A tal fine si interviene modificando la Sito esternolegge 1/2006 e gli articoli relativi alla programmazione e alla norma finanziaria della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni per il sostegno all’esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti):


24. Il Sito esternod.l. 78/2010 ha stabilito l’obbligatorietà dell’esercizio associato di funzioni fondamentali comunali per i comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti. Poiché le unioni di comuni appaiono più idonee all’esercizio associato di funzioni fondamentali, è opportuno destinare le risorse regionali in favore dell’associazionismo per l’anno 2011 alle sole unioni di comuni, in modo da sostenere il processo che dovrà portare all’adempimento degli obblighi posti dalla legge statale in capo ai comuni, privilegiando la forma associativa che offre maggiori garanzie in tal senso;


25. in funzione di coordinamento e in stretta correlazione della disciplina introdotta sono apportate modifiche testuali alla l.r. 37/2008 , è stabilita una disciplina transitoria per la concessione di finanziamenti agli enti montani, e si fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), numero 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) dell’articolo 11, commi 5 e 5 bis, dell’articolo 14, commi 9 e 13, e dell’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2008 ;


Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione):


26. Ai fini dell’accesso ai servizi sociali ed alle prestazioni in materia di istruzione per i quali rilevano le condizioni economiche dei destinatari, è opportuno adottare meccanismi correttivi che consentano di eliminare, o quantomeno ridurre, le incongruenze evidenziate dalla prassi applicativa, senza però scalfire i tratti fondamentali dell’istituto ISEE, considerando il reddito effettivamente disponibile del nucleo familiare e valutando in modo differenziato la situazione patrimoniale dello stesso;


27. è necessario prevedere un sistema di riduzioni tariffarie parametrate in base alla composizione ed alle caratteristiche del nucleo familiare;


28. con riferimento ai servizi sociali viene inoltre specificamente considerata la situazione dei soggetti portatori di disabilità grave, che in ragione di tale specifica condizione sono esentati dalla presentazione della dichiarazione ISEE ai fini dell’accesso agli interventi di sostegno;


Per quanto concerne il titolo VII, capo V (Disposizioni in materia di finanza etica):


29. Si intende promuovere presso il sistema bancario significative iniziative di finanza etica, volte in particolare a potenziare ed innovare il microcredito a favore di iniziative imprenditoriali e professionali di giovani tra i 20 ed i 35 anni, con estensione a persone fino a 50 anni che hanno perso il lavoro;


Per quanto concerne il titolo VII, capo VI (Ulteriori disposizioni):


30. Al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti anche nell’ottica di una uniformazione delle stesse a livello di ambito territoriale ottimale, è necessario prevedere la possibilità di erogare contributi che consentano di rimodulare operazioni di finanziamento relative ad investimenti già realizzati;


31. al fine di garantire la coerenza dei progetti delle opere tramviarie e funiviarie di competenza comunale agli atti della programmazione provinciale e regionale, si rende necessario prevedere l’acquisizione da parte del comune, in sede di approvazione degli stessi progetti, del relativo parere della provincia e della Regione; nel caso in cui la Regione debba procedere alla erogazione di contributi, anche di derivazione nazionale e comunitaria, è opportuno che tale parere abbia efficacia vincolante;


32. dato il carattere di forte strategicità che le partecipazioni della Regione Toscana in Alatoscana S.p.A. rivestono ai fini dell'integrazione dell'intero sistema aeroportuale toscano ed essendo stato accertato un disavanzo destinato ad aumentare nel bilancio di detta società, si ritiene, al fine di evitare la liquidazione della stessa, di procedere ad un’operazione di ricapitalizzazione in misura proporzionale alla partecipazione;


33. e’ necessario modificare l’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali) per un utilizzo più efficace del fondo di rotazione a sostegno dello sviluppo del mondo professionale, senza modificare gli stanziamenti attualmente previsti, ma intervenendo solo sui criteri di riparto;


34. si ritiene necessario prorogare di un anno il termine di presentazione della denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) attualmente fissato al 31 dicembre 2010, al fine di continuare a perseguire le finalità della legge volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;


35. in occasione della suddetta proroga, si ritiene inoltre opportuno introdurre alcune modifiche al testo vigente della l.r. 24/2009 al fine di rendere più chiare alcune disposizioni e consentirne un’applicazione più agevole, anche alla luce dell’esperienza applicativa intercorsa;


Per quanto concerne il titolo VII, capo VII (Disposizioni finali):


36. Si dispone l’immediata entrata in vigore della presente legge in considerazione dell’urgenza di assicurare l’operatività delle sue disposizioni a far data dal 1° gennaio 2011;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.