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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

TITOLO II
- Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali
CAPO I
- Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale
Art. 21
- Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale
1. Al fine di riorganizzare le attività per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), disciplinata dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è soppressa a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni attribuite ad ARSIA dalla l.r. 2/2009 sono assegnate alla Regione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in titolarità di ARSIA e ne acquisisce il patrimonio mobiliare.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in dotazione organica ad ARSIA è assegnato alla competente direzione generale della Giunta regionale.
4. Il direttore e il collegio dei revisori di ARSIA restano in carica, con oneri a carico della Regione, per i soli adempimenti relativi alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare, avvalendosi del personale a tal fine individuato dalla competente struttura della Giunta regionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 5.
5. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di ARSIA relativo all’annualità 2010. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione.
6. Al trasferimento dei beni mobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture.
7. A seguito del subentro della Regione nelle funzioni di ARSIA la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, le priorità e le azioni da sviluppare nell’anno 2011, sulla base della verifica della compatibilità finanziaria degli interventi ed entro il 30 aprile 2012 trasmette alla medesima commissione consiliare una relazione sull’attività svolta in attuazione di tale deliberazione.
8. Sono comunque salvaguardate e fatte oggetto di specifica progettualità le attività legate alla tutela del germoplasma, della biodiversità, dei prodotti tipici e delle varietà rare, e la rete dei coltivatori custodi.
9. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6, stimati in euro 150.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 721 “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.
Art. 22
- Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario
1. A decorrere dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione, che si avvale, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), anche di personale distaccato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) ai sensi del comma 2. Fino a tale data le funzioni sono esercitate da ARPAT.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ARPAT distacca a tempo pieno presso la Regione dieci unità di personale avente la qualifica di ispettore fitosanitario, individuate in modo da garantire lo svolgimento adeguato del servizio su tutto il territorio regionale.
3. Entro il 15 febbraio 2011 la Regione e l’ARPAT definiscono d’intesa le modalità del distacco del personale di cui al comma 2, garantendo il mantenimento del trattamento economico relativo alle funzioni svolte. L’intesa definisce inoltre ogni altro aspetto necessario al trasferimento del servizio.
4. Il distacco del personale di cui al comma 2, è disposto per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. La tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall’ARPAT per tutta la durata del distacco del personale di cui al comma 2. Al termine del distacco la tariffa fitosanitaria è incamerata dalla Regione.
Art. 23
- Abrogazione della l.r. 2/2009
1. La legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è abrogata.
CAPO II
- Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale
Art. 24
- Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale
1. Nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali la Giunta regionale affida all’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli la gestione degli stalloni di proprietà regionale, previa stipula di apposita convenzione.
2. A seguito della stipula della convenzione di cui al comma 1, il personale regionale preposto allo svolgimento delle funzioni di gestione del parco stalloni è distaccato, per un periodo comunque non superiore a due anni, presso l’Ente parco.
CAPO III
- Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
SEZIONE I bis
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese) (37)

Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 4.

Art. 26 bis
1. Nella sezione I bis del Capo III del Titolo II della l.r. 65/2010 , dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Modifiche all’
articolo 10 della l.r. 83/1995
1. Il
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83
(Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:
“1. I compensi e le indennità per l'amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati:
a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;
b) agli amministratori di società costituite dall'Azienda, diversi dall'amministratore della stessa, l'indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;
c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta
un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta
regionale;
d) al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di
effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”.(39)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83.

Art. 26 ter
- Decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 bis (40)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 6.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di cui all’ articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali).
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
c) il Comitato scientifico;
Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento
1. Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:
a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.
5. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 5 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze
1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:
a) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis;
b) approva la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) nomina i componenti del Comitato scientifico.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 30
- Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 6 della l.r. 59/1996 è abrogato.
Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 7 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.
4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 9 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Direttore
1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina .
2. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza organizzativa.
3. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
4. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;
b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
e) approva la pianta organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
5. La durata dell'incarico di Direttore è di cinque anni.
6. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 33
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale.”.
2. Al
comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996
le parole “Presidente dell’Istituto” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Comitato di indirizzo e controllo
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole “
Presidente dell’Istituto
” sono sostituite dalle seguenti: “
Presidente del Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole “
Consiglio di amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 35
- Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996
1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996 sono abrogati.
Art. 36
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Indennità di carica e gettone di presenza
1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
2. Nel caso in cui si preveda l’esclusività dell’incarico, il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Nel caso di incarico a tempo parziale, il trattamento economico è stabilito nell’atto di nomina.
3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 14 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Rimborsi spese
1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 38
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Istituto entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento e approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell’Istituto entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo
propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 39
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 65/1997
1. L’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Durata in carica degli organi. Indennità e gettone di presenza
1. Gli organi dell'Ente parco e il Comitato scientifico durano in carica quattro anni.
2. L'Ente parco determina l'ammontare del gettone di presenza, fino a un massimo di 30,00 euro, spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del Comitato scientifico.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Ente parco è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’Ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
4. L’Ente parco determina l’indennità annua spettante al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori in misura non superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità
spettante al Presidente della Giunta regionale.
5. La sostituzione dell’indennità con il gettone di presenza è disposta dall’Ente parco a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.
6. L’adeguamento dell’ammontare del gettone di presenza per il Comitato scientifico è disposto dall’Ente parco a decorrere dal 1° gennaio 2011.
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

Art. 40
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 65/1997 è aggiunto in fine il seguente periodo:
L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 65/1997 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato, nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
2 ter. La disposizione di cui al comma 2 bis si applica dalla data della stipulazione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l’anno 2011).
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”)
Art. 41
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 dopo le parole “
di posizione e di risultato
” sono aggiunte le seguenti: “
ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti”
.(5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60.

Art. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole “
da cinque membri effettivi e due supplenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
da tre membri
”.
2. Il comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”.
3. Il comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”. (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60.

Art. 43
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:
a) approva il bilancio preventivo economico entro il 31 dicembre, acquisito il parere del Consiglio regionale;
b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.(5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60.

SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET.”)
Art. 44
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), dopo le parole “
di posizione e di risultato
” sono aggiunte le seguenti: “
ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti
”.(6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.

Art. 45
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2000
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 6/2000 le parole “
per l’approvazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento
”.(6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.

Art. 46
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 6/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 6/2000 le parole “
da cinque membri effettivi e due supplenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
da tre membri
”.(6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.

Art. 47
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole “
al quindici per cento del compenso spettante al Direttore
” sono sostituite dalle seguenti: “
al tre per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole “
al dieci per cento del compenso spettante al Direttore
” sono sostituite dalle seguenti: “
al due per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale
”. (6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
Art. 48
1. Il comma 6 dell’articolo 71 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 49
1. L’articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 82 quater - Organi
1. Sono organi dell'ARS:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
Art. 50
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di
amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura
regionale.
”.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 la parola “
consiglieri
” è sostituita dalla seguente: “
membri
”.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 51
1. L’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 sexies - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza
1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:
a) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale e pluriennale di attività;
b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).
4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 52
Art. 53
1. Al comma 1 dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “
effettivi e da due supplenti
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “
e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta
”.
5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
(7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 54
1. L’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 novies - Funzioni e competenze del Direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.
2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;
b) propone al Comitato di indirizzo e controllo, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies, i programmi di attività dell'ARS;
c) adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
d) predispone il programma annuale e pluriennale di attività;
e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;
f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;
g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 55
1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il conferimento dell'incarico di dirigente regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina .
”.
“3.Il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 56
1. Al comma 2 dell’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di amministrazione su proposta del direttore
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 57
1. L’articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 58
1. Gli articoli 82 quaterdecies e 82 quindecies della l.r. 40/2005 sono abrogati.
Art. 59
1. Il comma 1 dell’articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 60
1. L’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 septies decies - Bilancio
1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell’ARS entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.
2. Ai fini del comma 1, ai bilanci trasmessi alla Giunta regionale sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.
3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell’ARS entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 61
- Abrogazione dell’articolo 82 vicies della l.r. 40/2005
1. L’articolo 82 vicies della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 62
- Decorrenza dell’efficacia
1. Gli organi dell’ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano nelle funzioni ad essi demandate sino alla scadenza del Presidente, ferma restando la disposizione dell’articolo 69.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 63
1. Il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) è sostituito dal seguente:
4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un’indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”. (8)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30.

Art. 64
1. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 30/2007 le parole “
per l’approvazione di competenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”. (8)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30.

SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA)
Art. 65
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) la parola “
250
” è sostituita dalla seguente: “
30,00
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.

Art. 66
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 39/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
Tale trattamento economico è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.

Art. 67
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.

Art. 68
1. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole “
per l’approvazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.

SEZIONE IX
- Decorrenza di alcune disposizioni del capo III
Art. 69
- Decorrenza di alcune disposizioni del capo III
1. Le disposizioni di cui agli articoli 42, 46, 47, (29)

Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 28.

dal 49 al 61, e 67 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.