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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

TITOLO I
- Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
CAPO I
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione
Art. 1
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione(117)

Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 48.

Abrogato
CAPO II
- Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione
Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno (122)

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87.

Abrogato.
Art. 3
- Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento (122)

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87.

Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento (122)

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87.

Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
- Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali (122)

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87.

Abrogato.
Art. 9
- Limiti all’assunzione di personale per l’anno 2011
1. Per l’anno 2011 gli enti dipendenti possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
1 bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all’Sito esternoarticolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house (85)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 10.

nel loro complesso. (34)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.

1 ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1 bis, è certificato dalla direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati. (34)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.

Art. 10
- Abrogazioni
1. La legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misura per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi dipendenti), è abrogata.
CAPO III
- Disposizioni relative alle società partecipate
Art. 11
- Riduzione dei compensi degli organi amministrativi
1. Per il triennio 2011 – 2013 sono ridotti del 10 per cento i compensi determinati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione.
1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa). (26)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 25.

2. Le società partecipate sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.
3. All’amministratore che svolge anche le funzioni di direttore della società spetta un unico compenso.
4. Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le società quotate in borsa.
Art. 11 bis
- Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house (86)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 11.

1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.
CAPO IV
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 12
- Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale(117)

Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 48.

Abrogato.
Art. 13
- Potenziamento e riorganizzazione dei servizi
1. La Regione favorisce, nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato, gli investimenti per l’innovazione ed il potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità e dell’assistenza domiciliare e procede alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le ulteriori necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa 2010.
Art. 14
- Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici
1. La prescrizione di farmaci e dispositivi medici, sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, deve sempre derivare da una diagnosi circostanziata, deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.
2. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:
a) tenere costantemente informati i medici sulle caratteristiche e sui costi dei trattamenti che impiegano farmaci e dispositivi medici ;
b) individuare, dove possibile, i percorsi assistenziali che impiegano farmaci e dispositivi medici che conducono ad una sovrapponibilità dei risultati terapeutici attesi;
c) attivare studi per la valutazione della qualità delle cure sanitarie e per definire le modalità di impiego dei farmaci e dei dispositivi;
d) ridefinire le procedure relative alla sperimentazione clinica per una riqualificazione della ricerca scientifica;
e) definire, in accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, un percorso che individui ulteriori modalità per l’erogazione sul territorio ai propri assistiti di farmaci e dispositivi medici acquistati direttamente dal servizio sanitario regionale.
3. Gli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) e le aziende sanitarie adeguano i propri prontuari terapeutici e attivano le procedure di acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici in conformità a quanto definito dal comma 2, lettera b.
Art. 15
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l'anno 2011, di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l'anno 2013.(65)

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 1.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 16
- Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 17
h bis) i criteri e le modalità per la costituzione di società, interamente partecipate dalle aziende sanitarie, finalizzate alla realizzazione delle strutture ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

CAPO V
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
Art. 18
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), i contributi per le spese di funzionamento delle fondazioni regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2010.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso previsto per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali, esclusi i collegi dei revisori, è sostituito da un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 . Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio dei revisori e ai membri del Collegio non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
3. L’adeguamento al disposto del comma 2 dei compensi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.
CAPO VI
- Ulteriori disposizioni di attuazione del Sito esternod.l. 78/2010
SEZIONE I
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
Art. 19
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell’ambito del sistema regionale, effettuato con propria deliberazione 21 maggio 2007, n. 346 ai sensi Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in Sito esternolegge 4 agosto 2006, n. 248 ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica. (35)

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 3.

2. A seguito della revisione di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza ai fini della conferma, soppressione o revisione degli organismi medesimi nonché all’adeguamento degli eventuali compensi ai principi di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 1 e 3 del d.l. Sito esterno78/2010 .(36)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 3.

SEZIONE II
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
Art. 20
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la concessione di contributi ordinari alle fondazioni e agli altri soggetti di diritto privato, con esclusione delle società, è subordinata alla sostituzione di qualsiasi indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, con un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 .
SEZIONE II bis
- Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (27)

Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 26.

Art. 20 bis
- Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008 (28)

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 27.

1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.