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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

CAPO I
- Misure per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa
Art. 1
- Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale
1. I compensi, comunque denominati, corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, come determinati ai sensi delle fonti normative di seguito elencate, sono ridotti del 10 per cento:
a) articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) e conseguente deliberazione del Consiglio regionale 14 novembre 2006, n. 114 (Comitato regionale per le comunicazioni “CORECOM”. Indennità spettanti ai componenti);
b) articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e conseguente deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 9 marzo 2009, n. 12 (Rideterminazione indennità di funzione dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione);
c) articolo 18, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
d) articolo 27, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
e) articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
f) articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
f bis) articolo 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e conseguente deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 3 luglio 2000, n. 24 (Gettone di presenza ai componenti il Consiglio delle Autonomie locali). (5)

Lettera aggiunta con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 3.

2. I compensi come risultanti dalla riduzione di cui al comma 1, non possono essere comunque aumentati fino al 31 dicembre 2013.
Art. 2
- Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 36/2000

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Punto abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.