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Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010

CAPO II
- Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche
Art. 5
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:
a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
previa valutazione tecnica
”.
Art. 7
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “
esegue la valutazione tecnica prevista
”. Nel terzo periodo le parole: “
il parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
la valutazione tecnica
”.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
del parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
della valutazione tecnica
”. Nel secondo periodo le parole “
dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle valutazioni tecniche
”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
a) la procedura per l’esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l’individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell’esecuzione delle stesse;
”.
4. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
dell’espressione dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’esecuzione delle valutazioni tecniche
”.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 32/2003 le parole: “
al parere espresso
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla valutazione tecnica eseguita
”.
Art. 9
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 32/2003 le parole: “
il parere della Commissione
” sono sostituite dalle seguenti: “
la valutazione tecnica della Commissione
” e le parole: “
del relativo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
della relativa valutazione
”.
Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “
esegue la valutazione tecnica prevista
”.
Art. 11
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
previa valutazione tecnica
”.
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.