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Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010

Art. 3
1. I commi 1, 1 bis e 1 ter dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono abrogati.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) gli enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all’articolo 16, comma 9, del
d.lgs. 22/2010. La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di investimento da parte degli enti richiedenti.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “dal citato comma 8 dell’art. 17 della legge 896/96 secondo le indicazioni del P.E.R.” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 secondo le indicazioni del piano di indirizzo energetico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.