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Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010

Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), le parole: “
sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
trenta giorni
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.