Menù di navigazione

Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 59

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 6 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1. Con la recente modifica della l.r. 1/2009 , si è inteso dare attuazione, nell’ambito regionale, ai principi introdotti dal Sito esternod.lgs. 150/2009 , c.d. legge Brunetta, in particolare, in materia di valutazione del personale e di esercizio dei poteri disciplinari;


2. Conseguentemente, occorre dare attuazione, anche nell’ambito consiliare, ai suddetti principi prevedendo l’istituzione di un organismo indipendente per la valutazione del personale, che potrà essere individuato di comune intesa con la Giunta regionale oppure in forma autonoma da parte del Consiglio regionale, rinviando poi la concreta specificazione del modello di valutazione ad un successivo regolamento interno del Consiglio stesso;


3. Occorre altresì prevedere maggiori attribuzioni ai direttori di area ed ai dirigenti, per le rispettive strutture, in ordine ai poteri sanzionatori per le violazioni di minore entità, precedentemente spettanti al segretario generale;


4. L’esigenza di salvaguardare l’autonomia consiliare rende necessaria, per la difesa in giudizio del Consiglio regionale, per lo svolgimento della consulenza giuridico-legale nonché per lo svolgimento di funzioni di risoluzione extra giudiziaria delle controversie facenti capo ad organismi incardinati presso il Consiglio regionale, la costituzione di una struttura dedicata all’interno del segretariato generale mentre, per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, deve essere rimessa al Consiglio regionale la facoltà di ricorrere all’Avvocatura regionale istituita presso la Giunta regionale od a legali esterni di fiducia;


5. L’attuazione di quanto indicato ai punti 2 e 4 e, più in generale, le esigenze di supporto scientifico alle attività istituzionali del Consiglio regionale richiedono un adeguamento della l.r. 4/2008 a quanto già previsto nella l.r. 1/2009 per la Giunta regionale, consentendo direttamente all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di decidere l’affidamento di incarichi professionali di particolare qualificazione, entro precisi limiti.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.