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Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 59

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 6 dicembre 2010

Art. 5
- Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 4/2008
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;
”.
2. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;
”.
3. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 53, comma 6 bis, ed all’articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.