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Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 59

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 6 dicembre 2010

Art. 3
- Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 4/2008
1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 13 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:
2 quater. L’Ufficio di presidenza, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, ed all’articolo 15 ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
2 quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2 quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 4/2008 dopo le parole: “
regolamento interno
” sono inserite le seguenti: “
di organizzazione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.