Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 59
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 6 dicembre 2010
Art. 1
- Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 4/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le parole: “
si avvale
” sono sostituite dalle seguenti: “può avvalersi
” e sono aggiunte, in fine, le parole: ”oppure di legali esterni incaricati.
”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un’apposita struttura all’interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridico-legale, per la gestione dei rapporti con l’Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.