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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 12 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Raccolta a pagamento
1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009.
2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.
3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall’ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.
5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.