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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 8 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta
1. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta.
5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. L’attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l’attivazione ed il funzionamento del servizio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.