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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Limiti di raccolta
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.
5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l’autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all’estensione ed alla tipologia del territorio boscato.
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.