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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 26 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Ripartizione proventi
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo rimane a disposizione della Regione;
b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell’80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.
2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.