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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 40,00 a euro 240,00:
1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;
2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 4, comma 4 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5;
4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all’articolo 9;
5) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13;
6) per la violazione dei divieti di cui all’articolo 14;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure copia dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell’articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.