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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a dimostrare l’identità e l’autorizzazione di cui all’articolo 8.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.