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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.