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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
b) due centimetri per l' Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr. : Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo).
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.
”.
3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è aggiunta la seguente:
d bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura “Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione”
.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.