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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Raccolta dei funghi epigei spontanei
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all’articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.