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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare permanente nella seduta del 2 novembre 2010;


Considerato quanto segue:


1. Il programma di governo della Giunta regionale per la legislatura 2010 – 2015 prevede interventi finalizzati al contenimento della spesa corrente per il funzionamento della pubblica amministrazione e al miglioramento dell’efficienza gestionale degli uffici regionali;


2. Nell’attribuzione delle deleghe al Presidente della Giunta regionale sono riservati incisivi poteri di coordinamento delle politiche regionali, pertanto è necessario rafforzare il ruolo e le attribuzioni del Direttore generale della Presidenza al fine di assicurare la coerenza dell’azione amministrativa con le politiche regionali;


3. Al fine di assicurare un più incisivo controllo della spesa e l’anzidetta coerenza dell’azione amministrativa con le politiche regionali, è consentita ai direttori generali la riserva di risorse per il perseguimento di obiettivi specifici di carattere strategico per l’ente;


4. In coerenza con la politica di contenimento dei costi la Giunta regionale ha ridotto il numero delle direzioni generali. Questo comporta una ridefinizione del ruolo delle aree di coordinamento, al fine di assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite e il recupero delle attività svolte dalle direzioni soppresse;


5. L’Avvocatura regionale è una struttura peculiare in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali. È pertanto necessario l’adeguamento delle disposizioni relative, sia nella l.r. 1/2009 che nella l.r. 63/2005 ;


6. Nel caso di promozione delle liti, di competenza dell’Avvocato generale, viene introdotta una preventiva comunicazione alla Giunta regionale, al fine di consentire alla Giunta stessa di esprimersi in merito, salvaguardando nel contempo la tempestiva promozione dell’azione giurisdizionale;


7. Appare necessario integrare i requisiti professionali dell’Avvocato generale, previsti dalla normativa vigente, prescrivendo una qualificata esperienza professionale nel settore di maggiore rilievo nell’ambito dell’attività di patrocinio legale dell’Avvocatura regionale;


8. Occorre dare attuazione nell’ordinamento regionale alle nuove disposizioni in materia di poteri disciplinari, previste dal Sito esternod.lgs. 165/2001 come modificato dal Sito esternod.lgs. 150/2009 , in particolare per quanto concerne l’attribuzione ai dirigenti, per le rispettive strutture, del potere sanzionatorio per le violazioni di minore gravità, precedentemente spettante ai direttori generali;


9. Il nuovo sistema di valutazione del personale pubblico, introdotto dal Sito esternod.lgs. 150/2009 , definisce disposizioni di principio che devono essere recepite nell’ordinamento regionale, tra le quali la costituzione di un organismo indipendente di valutazione del personale;


10. Al fine di garantire l’autonomia del Consiglio regionale in merito alle modalità di valutazione, l’organismo indipendente di valutazione deve essere nominato d’intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, tranne che quest’ultimo non dichiari, con deliberazione del proprio Ufficio di presidenza, di voler procedere a nominare un autonomo organismo indipendente di valutazione, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.