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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale)
Art. 22
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e
resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “Il Direttore generale dell’Avvocatura” sono sostituite dalle seguenti: “L’Avvocato generale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “di cui all’articolo 13 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)
”.
Art. 23
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 è sostituita dalla seguente:
c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all’articolo 1;
Art. 24
- Inserimento dell’art. 3 bis nella l.r. 63/2005
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 63/2005 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Avvocato generale
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
”.
Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 63/2005 le parole: “
Il direttore generale dell’Avvocatura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Avvocato generale
”.
Art. 26
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 63/2005 le parole: “
dal direttore generale dell’Avvocatura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’Avvocato generale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.