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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 8
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituto dal seguente:
1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e, nel caso di strutture interne ad area di coordinamento, li sottopone al visto del coordinatore di area;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del
personale assegnato al settore e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un’area di coordinamento;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.