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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 8 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Coordinatore di area
1. Il coordinatore di area assicura l’integrazione delle attività delle strutture dirigenziali interne all’area, in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica e assegnati all’area dal direttore generale.
2. Al fine di cui al comma 1, il coordinatore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica e assegnati dal direttore generale;
b) sovrintende all’attività dei dirigenti che riferiscono all’area, con facoltà di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici;
c) appone il proprio visto sugli atti di competenza degli organi di direzione politica predisposti dalle strutture interne all’area, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi stessi;
d) definisce il piano di lavoro e assegna gli obiettivi, le risorse umane e le risorse finanziarie alle strutture interne all’area;
e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali interni all’area e la nomina dei relativi responsabili;
f) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
g) procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento e dei dirigenti che riferiscono all’area;
h) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell’area designato dal direttore generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.