Menù di navigazione

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore generale
1. Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale, assicurando l’integrazione con le altre direzioni generali;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le scelte definite dal CTD e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori di diretto riferimento;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un’istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e, su proposta del coordinatore di area, per i settori costituiti all’interno dell’area;
g) nomina e revoca, previa comunicazione alla Giunta regionale, i coordinatori di area;
h) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 11 e assegna i relativi incarichi, su proposta del coordinatore di area per i settori e le posizioni costituiti all’interno dell’area;
i) assegna alle aree e ai settori di diretto riferimento gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
j) dirige, coordina e controlla l’attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all’interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici;
k)esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all’articolo 11, a suo diretto riferimento.
2. Il direttore generale promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza, nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione generale e trasmette, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.
5. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.