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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 6 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Aree di coordinamento e settori
1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all’interno delle direzioni generali e dell’Avvocatura regionale.
2. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessità e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all’articolo 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento può essere inoltre attribuita la titolarità di un insieme di competenze e attività.
3. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
4. I settori sono, di norma, costituiti nell’ambito delle aree di coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l’intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale.
5. Le aree di coordinamento all’interno della Direzione generale della Presidenza e dell’Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all’interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessità delle funzioni svolte.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
8. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture
commissariali equiparate a settori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.