Menù di navigazione

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione
1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 7, assicura:
a) la rispondenza complessiva dell’attività della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale;
b) il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica;
c) la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell’ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis della l.r. 63/2005.
3. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD.
5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.