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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 24
- Inserimento dell’art. 3 bis nella l.r. 63/2005
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 63/2005 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Avvocato generale
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.