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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 23
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 è sostituita dalla seguente:
c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all’articolo 1;

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.