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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 20 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 20 - Criteri e procedure per la valutazione
1. Con il regolamento di cui all’articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
b) l’indennità da corrispondere ai componenti dell’organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all’impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale,
delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
3. I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal direttore generale di riferimento, anche su proposta dei coordinatori di area per i dirigenti assegnati all’area stessa, previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.