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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 19 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Soggetti della valutazione
1. La valutazione dei direttori generali e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale.
2. La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento.
3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, di diretto riferimento al direttore generale, è effettuata da quest’ultimo.
4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, che riferiscono a un’area di coordinamento, è effettuata dal coordinatore di area.
5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.