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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore
1. Gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con decreto del direttore generale, previa comunicazione alla Giunta regionale. Tali incarichi cessano decorsi sessanta giorni dal
conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale e non sono automaticamente rinnovabili.
2. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale. I nuovi incarichi sono attribuiti dal direttore generale entro il medesimo termine, decorso inutilmente il quale, gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.
3. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura qualora quest’ultimo sia assegnato a una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.