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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 13
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un altro direttore generale o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
funzioni di direttore generale
” sono aggiunte le seguenti: “
ad un altro direttore generale o
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.