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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 12
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
, salvo quanto previsto al comma 5,
” sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
, salvo quanto previsto al comma 5,
” sono soppresse.
3. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3 bis della l.r. 63/2005. All’Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.