Menù di navigazione

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 11
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 la parola: “
triennale
” è sostituita dalla seguente: “
quinquennale
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il contratto di cui al comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.