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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Considerato quanto segue:


1. La Regione intende realizzare una razionalizzazione delle spese regionali, dei propri enti dipendenti, dei soggetti privati partecipati dalla Regione o che percepiscono contributi regionali, anche in attuazione Sito esternodel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , che prevede disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;


2. In proposito il Presidente della Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la comunicazione n. 2 recante “Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle società, fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione”;


3. Il Consiglio regionale, a fronte della comunicazione n. 2 svolta dal Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 14 settembre 2010, ha approvato la risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi attuativi degli obiettivi della comunicazione;


4. Numerosi enti o organismi interessati dagli interventi normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la cui durata coincide con quella della legislatura e il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell’articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


5. Altri enti o organismi, i cui organi non hanno durata coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale secondo il disposto delle leggi istitutive - e devono pertanto essere rinnovati - nelle more dell’approvazione delle leggi regionali di riorganizzazione degli apparati amministrativi;


6. In questo contesto si pone anche la situazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) che è stata oggetto di una complessa riorganizzazione recentemente conclusa. Inoltre ARPAT è interessata dal processo di riorganizzazione del settore agricolo-forestale, in relazione al trasferimento di risorse professionali e finanziarie del servizio fitosanitario. E’ quindi opportuno garantire un limitato periodo di continuità alla direzione aziendale nell’attuale fase di prima attuazione del nuovo assetto e di riordino complessivo degli organismi regionali.


7. Gli organi sanitari di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), la cui durata coincide con quella della legislatura ed il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, sono anch’essi interessati da un intervento normativo di riorganizzazione, attualmente in fase di predisposizione;


8. Si ritiene, nell’ottica stessa del contenimento della spesa relativa agli apparati amministrativi, non doversi procedere ai rinnovi di tutte le cariche che saranno oggetto in tempi brevi di una nuova disciplina;


9. La legge fissa un termine entro il quale gli organi vengono comunque rinnovati;


10. Per la natura stessa della legge, la medesima è dichiarata urgente ed è prevista l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Permanenza in carica
1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);
b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”).
2. Gli organi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.
3. Gli organi di cui ai commi 1e 2, adottano:
a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza;
b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l’ente.
Art. 2
- Azienda regionale agricola di Alberese
1. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 7.

(2)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 58.

Gli altri organi dell’Azienda restano in carica fino al medesimo termine.
Art. 3
- Organi sanitari
1. I componenti degli organi sanitari di cui agli articoli 51, 83 e 95 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione degli stessi, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.
Art. 4
- Candidature
1. Le candidature presentate ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), con riferimento alle cariche di cui agli articoli 1, 2 e 3, decadono.
2. Successivamente all’entrata in vigore delle leggi di riordino, le cariche sono pubblicate in uno o più elenchi integrativi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008 . Le candidature relative sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale entro i successivi venti giorni è inoltrata al Consiglio regionale la comunicazione di cui all’articolo 4 della l.r. 5/2008 .
3. Le cariche dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), di cui agli articoli da 82 a 82 vicies della l.r. 40/2005 , soggette a rinnovo nell’anno 2011, sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008 , a seguito del riordino dell’Agenzia. Si applicano i commi 1 e 2.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 58.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.