Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 1
- Permanenza in carica
1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);
b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”).
2. Gli organi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.
3. Gli organi di cui ai commi 1e 2, adottano:
a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza;
b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l’ente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 58.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.