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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 5
- Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti nell’anno 2010 dall’applicazione dell’articolo 3, comma 3, si fa fronte con le risorse già stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 714 “Agenzia per l’informazione del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Agli eventuali oneri per l’anno successivo si provvede con le risorse stanziate nella corrispondente UPB del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

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La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.