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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 52

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 luglio 2010;


Considerato quanto segue:


1. L’attuale termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 64/2009 , previsto per la presentazione della denuncia di esistenza e per l’eventuale domanda di regolarizzazione, è in imminente scadenza ed il superamento di detto termine comporterebbe l’applicazione delle relative sanzioni da parte della provincia, sia nei casi di mancata presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini;


2. Le province hanno manifestato alla Regione Toscana l’obiettiva e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti, in considerazione della mole di adempimenti richiesti in funzione della presentazione della suddetta denuncia ed in considerazione del periodo estivo nel quale essi dovrebbero essere condotti;


3. In conseguenza di quanto detto sopra, l’applicazione automatica e massiva delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini, da un lato comporterebbe un aggravio organizzativo per le province nell’esecuzione dei relativi controlli sulla veridicità della documentazione, dall’altro sarebbe percepita dagli utenti come inutilmente vessatoria, disincentivando la presentazione delle denunce entro i termini;


4. Si rende necessario ed opportuno accogliere la proroga richiesta sui termini entro cui presentare la denuncia di esistenza ed allineare al nuovo termine individuato anche la presentazione della domanda di sanatoria, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, in modo tale che il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza, che va comunque presentata, e per le eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria, coincidano;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole “
entro centottanta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 marzo 2012
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 64/2009 dopo le parole “
documentazione di cui al comma 2,
” sono aggiunte le seguenti: “
contestualmente alla denuncia di esistenza
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 64/2009 le parole “
entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14
” sono sostituite dalle seguenti: “
contestualmente alla denuncia di esistenza
”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 le parole: “
comma 2
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 le parole: “
comma 2
” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 le parole: “
comma 2
” sono soppresse.
Art. 3
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:
b) forme e contenuti per la redazione dei progetti, da presentarsi anche in modalità semplificata in caso di impianti di dimensione limitata.
”.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.