Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella TITOLO I- Disposizioni generali
Art. 1 - Iniziativa popolare delle leggi
Art. 2 - Requisiti generali
Art. 3- Limiti
Art. 4- Assistenza ai promotori dell’iniziativa
chudere cartella TITOLO II- Iniziativa degli elettori
Art. 5- Requisiti dell’iniziativa degli elettori
Art. 6- Inizio del procedimento e individuazione dei promotori
Art. 7- Valutazione della procedibilità dell’iniziativa
Art. 8- Stampa e vidimazione dei fogli per le firme
Art. 9- Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 10- Deposito della proposta di legge
Art. 11- Spese
chudere cartella TITOLO III- Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 12- Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 13- Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati
Art. 14- Valutazione della procedibilità
chudere cartella TITOLO IV- Disposizioni sul procedimento e finali
Art. 15- Esame e discussione
Art. 16- Sospensione dei termini
Art. 17- Norma finanziaria
Art. 18- Norma transitoria
Art. 19- Abrogazione

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.