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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 10
- Deposito della proposta di legge
1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.
2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni lavorativi. (9)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 22.

4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.