Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);
Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell’approvazione dell’articolo 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si è manifestata la necessità di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);
2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;
3. Attesa l’esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l’interesse dell’elettore al funzionamento dell’istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all’Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;
4. Al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa popolare nell’ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, é previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell’inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l’improcedibilità della proposta, con l’evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;
5. Per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si è ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell’aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;
6. E' d'obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell'iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione; (6)
7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, è stata prevista l’indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non dà luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.
Approva la seguente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.