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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);


Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell’approvazione dell’articolo 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si è manifestata la necessità di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);


2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;


3. Attesa l’esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l’interesse dell’elettore al funzionamento dell’istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all’Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;


4. Al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa popolare nell’ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, é previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell’inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l’improcedibilità della proposta, con l’evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;


5. Per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si è ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell’aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;


6. E' d'obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell'iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione; (6)

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 19.



7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, è stata prevista l’indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non dà luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.


Approva la seguente legge



Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.