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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

TITOLO IV
- Disposizioni sul procedimento e finali
Art. 15
- Esame e discussione
1. La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all’esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione.
1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum. (12)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 12.

2. La proposta di legge è portata all’esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all’articolo 6 o dei delegati di cui all’articolo 13.
3. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all’esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 16
1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, all’articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Art. 17
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per il 2010 con le risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale a copertura delle spese di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi). Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 18
- Norma transitoria
1. Per i procedimenti di presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, in corso all’entrata in vigore della presente legge, restano validi gli atti già compiuti ai sensi della l.r. 19/1972 .
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, per procedimenti in corso s’intendono le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali, all’entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata in Consiglio regionale la richiesta di fogli di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 19/1972 ovvero sia stata depositata, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la proposta di legge ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 19/1972 .
Art. 19
- Abrogazione
1. La legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), è abrogata.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.