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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

TITOLO III
- Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 12
- Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
1. L’iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, di un consiglio provinciale, dell’organo deliberativo della città metropolitana o del Consiglio delle autonomie locali.
1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall’articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l’approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all’istituzione, alle modifiche o alla fusione. (10)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 11.

1 bis. Nel caso di iniziativa di due o più consigli (11)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 11.

comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l’identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all’articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.(3)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 3.

Art. 13
- Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati
1. Ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, l’organo di vertice della città metropolitana ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, depositano la proposta di legge presso il Presidente del Consiglio regionale.
2. La proposta è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalle deliberazioni di approvazione degli enti promotori.
3. I soggetti di cui al comma 1, all’atto della presentazione, provvedono ciascuno all’indicazione di un proprio delegato.(4)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 4.

4. Ai delegati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3.
Art. 14
- Valutazione della procedibilità
1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dagli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia sulla procedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, articolo 3, comma 2, e articolo 13, comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.