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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

TITOLO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Iniziativa popolare delle leggi
1. L’iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, è esercitata, ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.
Art. 2
- Requisiti generali
1. I soggetti titolari dell’iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformità alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).
2. La proposta di legge è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008 .
3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l’esercizio in corso, indica l’ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.
4. L’assenza dei requisiti, di cui al presente articolo, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’iniziativa.
Art. 3
- Limiti
1. L’iniziativa non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio.
2. La violazione dei limiti di cui al comma 1, comporta l’improcedibilità dell’iniziativa.
Art. 4
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.
2. Al fine di ottenere l’assistenza di cui al comma 1, può essere presentata richiesta scritta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:
a) tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) il sindaco di un comune della Regione;
c) il presidente di una provincia della Regione;
d) l’organo di vertice di una città metropolitana della Regione, quando costituita.
3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per l’esercizio dell’iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all’articolo 16 della stessa l.r. 36/2000.
4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:
a) il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;
b) una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della legge regionale;
c) nel caso di cui al comma 2, lettera a), duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all’articolo 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.
5. L’Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta a quanto prescritto dall’articolo 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), oppure entro il termine di quaranta giorni lavorativi (7)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 20.

, nel caso di cui al comma 2, lettera a).
6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l’assistenza venga prestata.
7. Nei casi cui al comma 2, lettere b), c) e d), l’assistenza non è prestata se sia stata già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi dell’articolo 12.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.