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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 9
- Raccolta e autenticazione delle firme
1. Gli elettori appongono la loro firma sui fogli vidimati, in calce alla proposta. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’Sito esternoarticolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I fogli recano uno spazio per l’indicazione, facoltativa, del numero di iscrizione nelle liste elettorali comunali.
3. Le firme sono autenticate, nello spazio del foglio a ciò dedicato, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
4. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:
a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico.
7. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 6, i promotori curano che ciascun foglio contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.